Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Scheda del servizio
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Ufficio di competenza
Nome | Descrizione | ||||||
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Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsabile | Ferraris Tiziano | ||||||
Personale | Barbieri Mariagrazia, Bonzani Rossella | ||||||
Indirizzo | Piazza della Chiesa n.4 | ||||||
Telefono |
0324.98035 |
||||||
Fax |
0324.988813 |
||||||
ragioneria@comune.toceno.vb.it demografici@comune.toceno.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.toceno@legalmail.it |
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Apertura al pubblico |
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Documenti - Normativa
- Rifiutario 2022[.pdf 237,24 Kb - 19/08/2022]
- Carta di qualità servizio integrato di gestione dei rifiuti[.pdf 1,72 Mb - 26/03/2024]
Modulistica
- Dichiarazione TARI[.pdf 29,14 Kb - 25/09/2014]
Regolamenti
- Regolamento IUC
-
Regolamento IUC.pdf[.pdf 383,02 Kb - 30/10/2014]
Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2024 10:54:31